L’articolo 95-bis del Noif (Norme organizzative interne della Federazione) ricorda che:
1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione: a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva; b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva: a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società; b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico dei dirigenti l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di giustizia sportiva per un periodo non inferiore a un anno; b) a carico dei calciatori, anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di giustizia sportiva in misura non inferiore a due mesi; c) a carico delle società l’ammenda in misura non inferiore a euro 50 mila, da destinarsi alla Figc per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di giustizia sportiva.
1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione: a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva; b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva: a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società; b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico dei dirigenti l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di giustizia sportiva per un periodo non inferiore a un anno; b) a carico dei calciatori, anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di giustizia sportiva in misura non inferiore a due mesi; c) a carico delle società l’ammenda in misura non inferiore a euro 50 mila, da destinarsi alla Figc per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di giustizia sportiva.